Produzione impianti con pannelli radianti e pompe di calore

Sistemi radianti a IVA ridotta

I nostri impianti radianti permettono di usufruire dell'iva gevolata al 10% su ristrutturazioni e manutenzioni.

 

Per il residenziale

Installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento nelle abitazioniLe applicazioni degli impianti radianti per il settore residenziale nascono con l'obiettivo di associare il concetto di benessere per tutto l'anno in un unico sistema che possa fornire il riscaldamento durante il periodo invernale, e il raffrescamento durante quello estivo.


Per l'industria

Installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento nelle industrie e ufficiIl sistema di riscaldamento sviluppato per aree produttive e per grandi e piccole aziende permette di mantenere una giusta condizione climatica anche negli ambienti più ostili fino al raggiungimento del comfort negli uffici. Un corretto sistema di riscaldamento oltre a garantirvi la qualità nell'ambiente di lavoro vi permette un elevato risparmio energetico incidendo in maniera efficace nei bilanci aziendali

Pompe di calore IVA ridotta

Le pompe di calore Rossato Group permettono di usufruire dell'iva gevolata al 10% su ristrutturazioni e manutenzioni.

 
Pompa di calore aria acqua

Pompe di calore Aria-Acqua

L'evoluzione tecnologica ha prodotto importanti risultati nel settore delle pompe di calore aria-acqua: queste macchine sottraggono energia all'aria esterna per cederla al circuito idronico. Le moderne pompe di calore sono in grado di sottrarre energia all'aria a -20°C di temperatura esterna.

 

Pompa di calore per geotermia

Pompe di calore geotermiche

Le pompe di calore geotermiche ricavano energia dal terreno oppure dall'acqua di falda riuscendo a garantire tutto l'anno rese stabili, grazie alle ridotte oscillazioni termiche del sottosuolo.
 

 

Pompa di calore per acsPompe di calore per Acqua calda sanitaria (ACS)

Le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria offrono rendimenti elevati grazie alle innovative migliorie tecnologiche e la totale sicurezza di una produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l'anno.

 

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In quali casi è possibile l'IVA ridotta al 10% per ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie

Risposta

agevolazione_ivaE' possibile applicare l'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi:

  • dipendenti da appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente (n. 127-quaterde- cies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed edifici assimilati alle abitazioni non di lusso di cui al n. 127 quinquies (n. 127 septies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 31, c. 1, lett. b, L. n. 457/1978) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (n. 127 duodecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi, che fruiscano del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici (circ. 9.7.1999, n. 151/E);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978: restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.2.1998, n. 57/E);
  • aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978; art. 7, c. 1, lett. b, L. n. 488/1999 e successive modifiche), compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a *prevalente destinazione abitativa privata. Ai beni che costituiscono parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle predette prestazioni (individuati con D.M. 29.12.1999) si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (art. 7, c. 1, lett. b L. n. 488/1999; circ. 24.2.1998, n. 57/E; circ. 29.12.1999, n. 247/E).

- le piccole manutenzioni di un edificio e dei relativi impianti sono classificabili come manutenzione ordinaria e quindi possono usufruire dell'aliquota ridotta al 10% (circ. 17.5.2000, n. 98/E);

- i diversi tipi di interventi previsti dall'art. 31, L. n. 457/1978 sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono integrati da opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria); pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare (circ. 24.2.1998, n. 57/E).

 

agevolazioni_iva*Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E): 

  1.  unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle alla categoria A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo; 
  2.  i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato. In tale caso, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni; se l'intervento di recupero viene realizzato, invece, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza;
  3. edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti;  
  4.  edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività;
  5. pertinenze di immobili abitativi.

 

L'utilizzo dell'aliquota ridotta è subordinata ad una dichiarazione da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.

L'aliquota ridotta è possibile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di subappalto, laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E)

Su può anche applicare l'aliquota agevolata del 10% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):

  • opere di urbanizzazione e assimilate (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • fabbricati assimilati alle abitazioni non di lusso (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • interventi di recupero (indicati nell'art. 31, L. n. 457/1978), con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo impianto a pannelli radianti o la tua pompa di calore con l'IVA ridotta la 10%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:

 

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