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agevolazione_ivaE' possibile applicare l'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi:

  • dipendenti da appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente (n. 127-quaterde- cies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed edifici assimilati alle abitazioni non di lusso di cui al n. 127 quinquies (n. 127 septies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 31, c. 1, lett. b, L. n. 457/1978) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (n. 127 duodecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi, che fruiscano del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici (circ. 9.7.1999, n. 151/E);
  • dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978: restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.2.1998, n. 57/E);
  • aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978; art. 7, c. 1, lett. b, L. n. 488/1999 e successive modifiche), compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata*.
    Ai beni che costituiscono parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle predette prestazioni (individuati con D.M. 29.12.1999) si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (art. 7, c. 1, lett. b L. n. 488/1999; circ. 24.2.1998, n. 57/E; circ. 29.12.1999, n. 247/E).
  1. le piccole manutenzioni di un edificio e dei relativi impianti sono classificabili come manutenzione ordinaria e quindi possono usufruire dell'aliquota ridotta al 10% (circ. 17.5.2000, n. 98/E);
  2. i diversi tipi di interventi previsti dall'art. 31, L. n. 457/1978 sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono integrati da opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria); pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare (circ. 24.2.1998, n. 57/E).

agevolazioni_iva

*Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E): 

  1.  unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle alla categoria A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo; 
  2.  i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato. In tale caso, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni; se l'intervento di recupero viene realizzato, invece, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza;
  3. edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti;  
  4.  edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività;
  5. pertinenze di immobili abitativi. 

L'utilizzo dell'aliquota ridotta è subordinata ad una dichiarazione da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.

L'aliquota ridotta è possibile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di subappalto, laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E)

Su può anche applicare l'aliquota agevolata del 10% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):

  • opere di urbanizzazione e assimilate (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • fabbricati assimilati alle abitazioni non di lusso (di cui al n. 127 quinquies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);
  • interventi di recupero (indicati nell'art. 31, L. n. 457/1978), con esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

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