
La legge Tremonti Ter (Dl 78/2009) prevede la detassazione anche per gli investimenti come le pompe di calore, i refrigeratori e gli impianti di riscaldamento con pannelli radianti. I beni agevolati sono quelli previsti nella divisione 28 della tabella ATECO (vedi lista sintetica a fine articolo).
Quindi l'investimento, oltre ad essere ammortizzato quale bene strumentale secondo quanto previsto dalle normative vigenti, garantisce una ulteriore deduzione del 50% di quanto speso.
Di seguito viene riportato un esempio pratico di un'azienda Srl:
Utile anno 2009: euro100.000
Aliquota imposte: 27,5%
Esborso tasse: euro 27.500
Utile anno 2009: euro 100.000
Investimento impianti: euro 50.000
Detassazione spettante: euro 25.000 (50% di euro 50.000)
Utile tassabile: euro 75.000
Aliquota imposte: 27,5%
Esborso tasse: euro 20.625 (- 6.875)
L'agevolazione spetta alle imprese (no a professioniti) e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Se l'operazione crea una perdita, questa può essere riportata in deduzione nel bilancio dell'anno successivo.
La Tremonti Ter ha effetto solo sui tributi erariali IRES e IRPEF e non ha nessun effetto sull'IRAP.
Estratto indicatico Tabella 28 Ateco
28.21.2 Sistemi di riscaldamento
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie
28.21.21 Caldaie per riscaldamento
28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento:
riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine
riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento
sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici
28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.25.0 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi
28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi:
condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico
scambiatori di calore
Non è possibile il cumulo con la detrazione del 65% spettante per investimenti finalizzati ad opere di risparmio energetico.
Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links:
E' possibile l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da appalti relativi:
Sono soggetti anche all'aliquota ridotta del 4% le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 24, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972; circ. 19.6.2002, n. 54/E):
Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo impianto a pannelli radianti o la tua pompa di calore con l'IVA ridotta la 4%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:
E' possibile applicare l'IVA ridotta al 10% per le prestazioni di servizi:

*Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E):
L'utilizzo dell'aliquota ridotta è subordinata ad una dichiarazione da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.
L'aliquota ridotta è possibile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di subappalto, laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E)
Su può anche applicare l'aliquota agevolata del 10% alle cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione di (n. 127-sexies e 127-terdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972):
Se il tuo intervento di ristrutturazione e manutenzione rientra nella casistica di cui sopra, potrai acquistare il tuo impianto a pannelli radianti o la tua pompa di calore con l'IVA ridotta la 10%. Di seguito troverai dei links molto interessanti sui prodotti con IVA agevolata:
L'acquisto e l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza può godere di importanti agevolazioni fiscali, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge.
Questa breve guida vuole dare delle indicazioni utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali.
L'agevolazione spetta sia per edifici abitativi che per edifici ad uso uffici, ricettivo produzione ecc; l'importante è che essi siano già esistenti e già dotati di un impianti di riscaldamento.
La manovra finanziaria di dicembre 2011 ha esteso la detrazione anche alla sostituzione di scaldabagni tradizionali con boiler a pompa di calore.
L'agevolazione NON spetta ad edifici in costruzione o da accatastare.
Per usufruire della detrazione fiscale del 65% occorre che le pompe di calore abbiano un COP (Coefficiente di prestazione funzionamento in solo riscaldamento) ed un EER (indice di efficienza energetica per funzionamento in riscaldamento ed in raffreddamento) almeno pari ai valori limite fissati nell'allegato H del DM 07/04/2008.
I requisiti tecnici degli scaldacqua a pompa di calore non sono stati definiti e quindi, secondo indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 1614.
La somma massima da portare in detrazione ammonta a:
Sono ammesse a godere dei benefici fiscali, le spese per:
L'attestato di certificazione o qualificazione e la scheda informativa devono essere inviati all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, utilizzando apposito modulo predisposto dagli istituti, specificando:
Tutti i documenti vanno conservati ed esibiti in caso di richiesta.
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La manovra correttiva di luglio 2011 (art. 23, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98), ha ridotto dal 10 al 4% la ritenuta sui bonifici finalizzati all'ottenimento della detrazione del 36 e del 55%.
In precedenza l'articolo 25 del Dl 78/2010 disponeva che i pagamenti con bonifici, relativi agli interventi agevolabili di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge 449/1997 (ovvero detrazione IRPEF 36%) e agli interventi di di riqualificazione energetica previsti dalle legge 296/2006 (ovvero detrazione IRPEF 55%, venissero assoggettati a ritenuta di acconto del 10%.
La circolare 40/E introduce infine nuovi chiarimenti sull'imponibile su cui calcolare la ritenuta di acconto.
Poiché le spese agevolate possono essere assoggettate sia ad IVA al 10% che ad IVA al 20%, per semplicità operativa si tiene sempre conto che alla fattura sia applicata l'IVA al 20%.
In questo modo la ritenuta di acconto del 4% si applica all'importo totale meno l'IVA al 20%.
Le pompe di calore, oltre a assicurarti un risparmio sulla bolletta fino al 70%, godono della detrazione IRPEF del 55%; se vuoi approfondire l'argomento, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links: