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Tremonti ter -  detassazione investimenti pompe di calore

La legge Tremonti Ter (Dl 78/2009) prevede la detassazione anche per gli investimenti come le pompe di calore, i refrigeratori e gli impianti di riscaldamento con pannelli radianti. I beni agevolati sono quelli previsti nella divisione 28 della tabella ATECO (vedi lista sintetica a fine articolo).

Quindi l'investimento, oltre ad essere ammortizzato quale bene strumentale secondo quanto previsto dalle normative vigenti, garantisce una ulteriore deduzione del 50% di quanto speso.

Di seguito viene riportato un esempio pratico di un'azienda Srl:

Situazione fiscale SENZA investimento

  • Utile anno 2009: euro100.000

  • Aliquota imposte: 27,5%

  • Esborso tasse: euro 27.500

Situazione situazione CON investimento

  • Utile anno 2009: euro 100.000

  • Investimento impianti: euro 50.000

  • Detassazione spettante: euro 25.000 (50% di euro 50.000)

  • Utile tassabile: euro 75.000

  • Aliquota imposte: 27,5%

  • Esborso tasse: euro 20.625 (- 6.875)

Dettagli pratici

L'agevolazione spetta alle imprese (no a professioniti) e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Se l'operazione crea una perdita, questa può essere riportata in deduzione nel bilancio dell'anno successivo.

La Tremonti Ter ha effetto solo sui tributi erariali IRES e IRPEF e non ha nessun effetto sull'IRAP.

Estratto indicatico Tabella 28 Ateco

28.21.2 Sistemi di riscaldamento
Tenuto conto della rilevanza delle attività presenti in questa categoria la stessa viene dettagliata nelle seguenti sottocategorie

28.21.21 Caldaie per riscaldamento

28.21.29 Altri sistemi per riscaldamento:

  • riscaldatori ambientali a montaggio permanente, riscaldatori elettrici per piscine

  • riscaldatori a montaggio permanente domestici non elettrici, quali riscaldatori ad energia solare, sistemi di riscaldamento a vapore, a combustibile e caldaie ed apparecchiature simili per riscaldamento

  • sistemi di riscaldamento elettrici per uso domestico (sistemi elettrici a ventilazione forzata, pompe di calore eccetera), sistemi di riscaldamento domestici a ventilazione forzata non elettrici

28.25 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.25.0 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi

28.25.00 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi:

  • condizionatori d'aria, inclusi quelli per uso domestico

  • scambiatori di calore

Non è possibile il cumulo con la detrazione del 65% spettante per investimenti finalizzati ad opere di risparmio energetico.

Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links: