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pastarchivesGli investimenti, da parte di aziende o privati, finalizzati all'installazione di pompe di calore ad alta efficienza per il riscaldamento degli ambienti, possono godere di una detrazione fiscale del 65% sull'IRPEF. 

Questo significa che se si investono 1.000 euro (IVA e lavori d'installazione compresi), 650 euro non si pagheranno in tasse. La detrazione andrà però suddivisa nei 10 anni successivi.

La detrazione è ormai prevista da alcuni anni; però ci sono alcuni punti che non sempre sono chiari per l'utente. Di seguito cercheremo di fare chiarezza sui punti più importanti al fine di poter usufruire dell'agevolazione fiscale.

Requisiti generali dell'immobile

  • deve essere “esistente” (vedi nota 1), ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
  • deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (vedi nota 1);
  • in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

Requisiti tecnici delle pompe di calore da installare:

  • L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (cfr. risoluzione AdE n. 458/E del 1/12/08 vedi nota 2).
  • le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09; Scarica la dichiarazione detrazione 65% pompe di calore.
  • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%

Documenti necessari:

a) Il cliente dovrà avere e conservare la seguente documentazione:
  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
  • in alternativa, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento
    del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti)

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

  • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura di riferimento e relativa data, oltre al codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (per le aziende non è obbligatorio il pagamento con bonifico);
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) per lavori terminati dopo il 15/8/09, documentazione da trasmettere all'ENEA: (esclusivamente attraverso il sito: http://finanziaria2010.enea.it, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedi nota 3)
  • scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente;
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
  • comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Informazioni per la trasmissione dei documenti all'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, per la trasmissione dei documenti, si deve fare:

  • la registrazione dell’utente (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
  • l'autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
  • identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare.

Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

Ulteriori notizie sulle modalità per avvalersi delle agevolazioni su interventi finalizzati al risparmio energetico, sono presenti nella nostra area FAQ sulla detrazione IRPEF del 65%.

 

Se vuoi fare degli approfondimenti sui sistemi di riscaldamento con pompa di calore, puoi trovare preziose informazioni ai seguenti links:

 

Nota 1: 
Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

 

Nota 2: 
L'installazione di pompe di calore è agevolata dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un 'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.

 

Nota3:
All'ENEA non va inviata una domanda ma una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori.